| Wed, Jul 21 2010 04:17pm CEST 1 |

Fabio Vitillo
156 Post
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Classificazione dei rifiuti: pericolosi CER 07.04.08
Momento della classificazione: in sede, alla produzione
Registrazione del movimento di carico/scarico: entro 10gg dalla
produzione
Affidare lo smaltimento ad un Azienda specializzata (v. procedura
" smaltimento
carcasse")
FONTE: ANID - Indicazione gestione rifiuti
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| Thu, Nov 25 2010 07:42pm CET 2 |

Monica Biglietto
36 Post
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07 04 08 per fondi di insetticidi, va bene
ma per le esche topicida dovrebbe essere 07 04 13* rifiuti solidi
contenenti sostanze pericolose
per le carcasse bisognerebbe ricercare il codice più adatto nel
CER 02 02 ma ho qualche dubbio
gli imballaggi sono generalmente 15 01 10*
e gli indumenti usa e getta 15 02 02*
fanno eccezione gli imballaggi in cartone non a contatto con i
fitofarmaci 15 01 01
insomma quando dobbiamo smaltire, non è proprio una passeggiata!
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| Thu, Nov 25 2010 10:42pm CET 3 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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io invece suggerisco 07 04 13* valido per tutti i residui
per gli imballaggi: concordo col 15 01 10* se a contatto con i
prodotti, 15 01 xx (dove xx è generalmente lo 01; ma potrebbe
essere 02, 05, 06 a seconda dell'imballaggio).
Fate attenzione perchè spesso se chiedete consiglio a chi smaltisce
comunque questo vi suggerisce codici diversi, ovvero quelli che
sono autorizzati a ritirare, piuttosto che quelli corretti.
E la classificazione è a cura (e responsabilità) del produttore.
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| Fri, Nov 26 2010 01:42pm CET 4 |

Monica Biglietto
36 Post
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Francesco, hai perfettamente ragione! Restano due problemi: 1) il
problema delle carcasse dei topi, che tra l'altro necessita di
distinguere tra quelli avvelenati e non 2) come giustamente hai
rilevato, sono vitali le autorizzazioni dello
smaltitore/trasportatore. In alcune regioni rischi di avere o dei
costi esorbitanti per piccole quantità di rifiuto oppure di non
poterli smaltire affatto! Ma perchè nessun addetto ha mai pensato
di metter su un service per lo smaltimento dei nostri rifiuti??
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| Sat, Nov 27 2010 12:30am CET 5 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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facciamo due conti: immagino un ratto di 300 g che ingerisce 5
bustine da 10 g di formulato contenente un p.a. X; generalmente i
formulati hanno lo 0,005% di p.a. quindi consumando 50 g di
formulato ingerisce 0,0025 g di principio attivo, ne esce un
rifiuto (la carcassa) di 300 g che contiene 0,0025 g di p.a. (= 2,5
mg). Rapportando a 1 kg abbiamo un rifiuto che contiene 8,3 mg/kg
(=8,3 ppm =0,00083 %) di principio attivo. Considerando che per
esempio per il bromadiolone il DL50 è di circa 1 mg/kg (dose
singola), il nostro ratto è sicuramente un esca avvelenata per un
potenziale predatore. Dal punto della classificazione del rifiuto
dove la concentrazione degli inquinanti si misura in punti
percentuali, se il bromadiolone si considera anche sostanza molto
tossica il limite per considerarlo pericoloso sarebbe dello 0,1%
(contro lo 0,00083% del nostro).
quindi secondo me che un ratto sia avvelenato o no è indifferente
dal punto di vista dello smaltimento. D'altra parte nei codici CER
non esiste una voce adeguata per classificarlo. Ci si potrebbe
arrampicare con la famiglia 18 o 02, ma in realtà non c'entrano
comunque nulla con l'origine delle carcasse di topi e ratti.
Non ne so granchè ma non dice nemmeno nulla di utile il regolamento
1774/2002 sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano. Assolutamente
inutile (di solito) chiedere aiuto alle ASL o ULSS locali.
per quanto riguarda gli smaltitori: in realtà costituiamo una
categoria semisconosciuta. perchè si organizzassero dovremmo
costituire per loro un business. sarebbe intressante che anche le
associazioni di categoria (ANID per esempio) stipulassero degli
accordi con aziende di smaltimento locali, per poter ottenere
prezzi decenti e servizi a norma di legge.
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| Sat, Nov 27 2010 05:18pm CET 6 |

Monica Biglietto
36 Post
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Francesco, ancora una volta concordo pienamente!!! ;D
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| Mon, Nov 29 2010 12:46pm CET 7 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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aggiungo: a voler fare l'avvocato del diavolo ai fini della
classificazione dei residui di esche topicide, avendo generalmente
un tenore di sostanza "molto tossica" dello 0,0025% (=25 ppm p/p),
potrebbero, secondo me, anche non essere considerati pericolosi (ai
fini della classificazione come rifiuti) se solo esistesse un
codice CER non pericoloso adeguato. Ci sarebbe la possibilità di
produrre un'analisi di classificazione gli si potrebbe attribuire
il 07 04 99 (rifiuti non specificati altrimenti appartenenti alla
classe 07 04). E il discorso si potrebbe anche fare!
Poi si potrebbe ragionare anche sugli indumenti protettivi che
potrebbero anche essere 15 02 03 (e qui c'è pure il CER
disponibile).
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| Mon, Nov 29 2010 03:28pm CET 8 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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opss... chiedo scusa: ovviamente dove scrivo 0,0025% era 0,005% =
50 ppm. ma la sostanza non cambia
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| Tue, Nov 30 2010 01:23am CET 9 |

Monica Biglietto
36 Post
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Rileggendo un pò il vecchio decreto Ronchi 22/97 , abrogato ed
integrato sostanzalmente nel D.Lvo 152/2006 e rileggendo Capitoli
dell'elenco, che altro non è che l'allegato A che definisce le
categorie dei rifiuti. Ho verificato che il codice maggiormente
adattabile è il 16 se poi vai a verificare nel dettaglio ritrovi
che è definibile nella sezione 16 03 dove sono presenti le due
definizioni speculari (pericoloso e non pericoloso) 05* e 06. Il
che è compatibile con quanto individuato nel D.M. 5 febbraio
1998, ancora attualissimo ed applicato, relativo alla possibilità
di poter effettuare delle procedure semplificate per i rifiuti
non pericolosi. Il punto 18 del decreto, infatti contempla tra i
rifiuti destinati alla produzione dei fertilizzanti diverse
tipologie aventi provenienza animale.
Tralasciando i rischi di contaminazione già insiti nell'animale
prima della sua morte (leptospirosi, etc. etc. per le quali
potremmo addirittura fare ulteriori considerazioni) se la
carcassa del topo è considerata contaminata dal biocida può
essere considerata pericolosa secondo il CER 16 03 05* ed a mio
avviso una documentazione logic0 deduttiva dovrebbe essere più
che sufficiente.
Il problema sorge invece qualora non fosse morto per ingestione
di veleno, nel qual caso potrebbe essere ricondotto al CER 16 03
06, ma solo dopo aver verificato con opportuna indagine analitica
la compatibilità ai requisiti previsti per il recupero.
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| Tue, Nov 30 2010 05:32pm CET 10 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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Monica: praticamente se ho ben capito dici che un topo morto (che
non sia ammalato e che non sia stato avvelenato) potrebbe essere
addirittura riutilizzato per la produzione di fertilizzanti? io non
ne sono tanto sicuro.
Le procedure semplificate del D.M. 5/2/98 sono relative alla
possibilità di riutilizzo di un rifiuto: ora vado a memoria perchè
sono un po' arruginito in materia ma se non sbaglio per procedura
semplificata si intende una procedura per cui un produttore di
qualcosa dichiara che utilizza nel suo processo produttivo un
rifiuto per ottenere il suo prodotto (ad esempio per restare nel
punto 18: chi fa fertilizzanti raccoglie da un'industria conciaria
fanghi di produzione aventi determinate caratteristiche e li
utilizza nel suo processo produttivo per fare fertilizzanti).
Quindi la conceria genera un rifiuto che non va nè in discarica, nè
a termodistruzione, nè viene trattato da un impianto intermedio ma
viene riutilizzato da un'altra attività produttiva. Ovviamente
questo rifiuto deve avere determinate caratteristiche. Non credo
che se ha 2.000 ppm di cromo VI possa seguire questa strada. Quindi
la semplificata mi pare preveda che semplicemente il produttore di
fertilizzanti dichiari che usa quel rifiuto perchè ha le
caratteristiche adatte. La non semplificata (credo ordinaria)
prevede invece che debba essere esplicitamente autorizzato a
farlo.
Sulla scelta del CER 160306 o 05* potrebbe anche essere (nel senso
che non essendo nessuno degli altri alla fine può anche essere
questo). Sulla scelta della pericolosità o meno mi ripeto: non
credo sia tanto l'avvelenamento da rodenticida che fa la differenza
quanto l'eventualità che la carcassa possa essere infetta.
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| Fri, Dec 3 2010 09:20pm CET 11 |

Monica Biglietto
36 Post
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Beh ti cito il testo del capitolo 18: RIFIUTI DESTINATI ALLA
PRODUZIONE DI FERTILIZAZANTI
18.1 Tipologia: Ossa, residui di pulitura delle ossa, corna e
unghie, penne e piume, residui carnei, sangue, residui di pesce,
crisalidi
Però il paragrafo 18.1.1 precisa la provenienza: attività di
macellazione, dell'industria conciaria, dell'industria ittica e
dell'allevamento del baco da seta
e il paragrafo 18.1.2 precisa le caratteristiche del rifiuto:
rifiuti di origine animale non contenenti sostanze
pericolose.
Dunque ipotizzando una cattura massiva con trappole prive di
rodenticidi, qualora una caratterizzazione analitica comprovasse la
non pericolosità della carcassa potrebbe essere assimiliato a
queste caratteristiche?
E' ovvio che questa è un ipotesi estrema ed ovviamente
difficilmente si può prescindere dal rischio di infezione e
maggiormente se è reperito dopo aver utilizzato rodenticidi, nel
qual caso non andrei nemmeno a considerare le possibili quantità
ingerite, ma in ogni caso resta evidente la pericolosità del
rifiuto.
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| Sat, Dec 4 2010 12:42am CET 12 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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il DM 05/02/98, nei punti che riporti, specifica però anche i
codici CER che devono avere i rifiuti, ovvero
020202, 020203; non corrisponde poi l'origine del rifiuto di cui
al punto 18.1.1. Quindi secondo me il recupero non è applicabile
al nostro tipo di rifiuto. Non mi risulta che ci sia
assimilabilità se anche analiticamente non ci risulta assenza di
sostanze pericolose (espressione questa molto discutibile in
quanto bisognerebbe definire cosa si intende per "non contenenti
sostanze pericolose". E se quel ratto prima di cadere nella
trappola si fosse bagnato il pelo con del metanolo? e se ha
assunto nella sua vita del piombo o del mercurio? vanno cercati
per classificarlo correttamente? ma questi sono solo divertenti
considerazioni che esimono da questo discorso).
Fondamantalmente concordo con te sul classificare, in linea di
principio e a scopo puramente cautelativo, una carcassa di ratto
come un rifiuto pericoloso, tuttavia non mi riesce ancora ad
assegnarli un codice CER corretto in quanto non esiste un settore
merceologico nemmeno assimilabile.
Il DLgs 152/06 all’art. 185 specifica d’altra parte che lo
smaltimento di carogne non rientra nell’ambito di applicazione
della parte quarta del decreto stesso (relativa alle norme in
materia di gestione dei rifiuti e tutto quanto ne segue vedi
formulari, CER, ecc. ecc.) in quanto rimanda (senza indicarle
ovviamente) ad altre disposizioni normative. Ma su queste magari
vedo di informarmi meglio perché non ne so praticamente nulla!
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| Mon, Dec 6 2010 10:36am CET 13 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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spulciando fra le carte ho trovato una risposta avuta da una ULSS,
relativamente a chiarimenti su una gara per un servizio di
derattizzazione:
"non esistendo normative specifiche per la Regione Veneto, le
carcasse vengono trattate come RSU".
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| Mon, Dec 6 2010 09:20pm CET 14 |

Monica Biglietto
36 Post
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e grazie... tanto la responsabilità mica è la loro!!! No, troppo
semplicistico, non mi fido!
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| Thu, Feb 17 2011 06:40pm CET 15 |

Monica Biglietto
36 Post
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Francesco, avevi ragione tu: un'azienda locale dopo un acceso
dibattito mi ha convinto: 18 02 02*
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| Fri, Feb 18 2011 10:48am CET 16 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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Monica! Buongiorno! ma di che rifiuto discutevate? poi mi racconti
anche le motivazioni?
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| Fri, Feb 18 2011 03:10pm CET 17 |

Monica Biglietto
36 Post
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Topo morto. Hai dimenticato tutta la nostra dissertazione?? Ma il
dilemma non è finito. In realtà definire un topo come rifiuto 18 02
02* è ovviamente un'iterpretazione, qualora lo si volesse
considerare rifiuto derivante da attività farmacologiche
veterinarie ai sensi del DLgs152/2006. Ho individuato il Reg. CE
1774/2002 che regola i sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano. Il campo di applicazione definito
nell'art.1 lettera a) sposerebbe perfettamente allo scopo, se non
cosiderassimo il topo morto come rifiuto speciale prodotto da
attività di servizio (art.184 comma 3 lettera f DLgs152/2006).
Pensa che secondo le modalità operative, previste dal regolamento
CE non sarebbe necessario nemmeno produrre il formulario per lo
smaltimento, ma basterebbe semplicemente un documento di trasporto
(DDT) ed un registro delle partite consegnate all'inceneritore o
all'impianto di transito. I miei interlocutori, mi raccontavano che
lo stesso problema è affrontato nei cimiteri e che il discorso può
essere considerato parallelo. Comincio a domandarmi se riusciremo
mai a venirne a capo... ed intanto siamo noi a rischiare!!!
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| Sun, Feb 20 2011 11:32pm CET 18 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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ricordo bene i nostri discorsi e credo che bene o male si fosse
fatto riferimento a tutto quanto prevedono le attuali normative.
Ovvero, nel caso specifico nulla. Come avevo già riportato ho una
risposta scritta datami da una azienda sanitaria locale che mi dice
di considerarli come assimilabili agli urbani non esistendo (per
l'appunto) normative specifiche. Diciamo che in questi casi, non
essendo precisato nulla, tutti sbagliano e tutti fan giusto. Vale
probabilmente un principio cautelativo (meglio fare qualcosa di più
che di meno) ma non è certamente un approccio corretto neppure
questo. E lo sai meglio di me che se venissero chiesti chiarimenti
al Ministero dell'Ambiente, semmai fosse data una risposta
(semmai!), questa proabilmente lascerebbe i medesimi dubbi.
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