PestBook il social network della disinfestazione - Pest Control Network

Benvenuto sul FORUM di PestBook

Consulta ed utilizza i Forum Pubblici e dei Gruppi. Risolvi dubbi e incertezze con l'aiuto dei disinfestatori ed esperti del settore. ISCRIVITI per aiutare o per farti aiutare! Partecipa anche tu al Forum sulle Disinfestazioni Professionali! È GRATIS!

Ultimi post sul Forum pubblico

Smaltimento delle esche ratticide non riutilizzabili

Wed, Jul 21 2010 04:17pm CEST 1
Fabio Vitillo
Fabio Vitillo
156 Post
Classificazione dei rifiuti: pericolosi CER 07.04.08
Momento della classificazione: in sede, alla produzione
Registrazione del movimento di carico/scarico: entro 10gg dalla produzione
Affidare lo smaltimento ad un Azienda specializzata (v. procedura "smaltimento carcasse")

FONTE: ANID - Indicazione gestione rifiuti
Thu, Nov 25 2010 07:42pm CET 2
Monica Biglietto
Monica Biglietto
36 Post

07 04 08 per fondi di insetticidi, va bene
ma per le esche topicida dovrebbe essere 07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
per le carcasse bisognerebbe ricercare il codice più adatto nel CER 02 02 ma ho qualche dubbio
gli imballaggi sono generalmente 15 01 10*
e gli indumenti usa e getta 15 02 02*
fanno eccezione gli imballaggi in cartone non a contatto con i fitofarmaci 15 01 01
insomma quando dobbiamo smaltire, non è proprio una passeggiata!

Thu, Nov 25 2010 10:42pm CET 3
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post
io invece suggerisco 07 04 13* valido per tutti i residui
per gli imballaggi: concordo col 15 01 10* se a contatto con i prodotti, 15 01 xx (dove xx è generalmente lo 01; ma potrebbe essere 02, 05, 06 a seconda dell'imballaggio).
Fate attenzione perchè spesso se chiedete consiglio a chi smaltisce comunque questo vi suggerisce codici diversi, ovvero quelli che sono autorizzati a ritirare, piuttosto che quelli corretti.
E la classificazione è a cura (e responsabilità) del produttore.
Fri, Nov 26 2010 01:42pm CET 4
Monica Biglietto
Monica Biglietto
36 Post
Francesco, hai perfettamente ragione! Restano due problemi: 1) il problema delle carcasse dei topi, che tra l'altro necessita di distinguere tra quelli avvelenati e non 2) come giustamente hai rilevato, sono vitali le autorizzazioni dello smaltitore/trasportatore. In alcune regioni rischi di avere o dei costi esorbitanti per piccole quantità di rifiuto oppure di non poterli smaltire affatto! Ma perchè nessun addetto ha mai pensato di metter su un service per lo smaltimento dei nostri rifiuti??
Sat, Nov 27 2010 12:30am CET 5
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post
facciamo due conti: immagino un ratto di 300 g che ingerisce 5 bustine da 10 g di formulato contenente un p.a. X; generalmente i formulati hanno lo 0,005% di p.a. quindi consumando 50 g di formulato ingerisce 0,0025 g di principio attivo, ne esce un rifiuto (la carcassa) di 300 g che contiene 0,0025 g di p.a. (= 2,5 mg). Rapportando a 1 kg abbiamo un rifiuto che contiene 8,3 mg/kg (=8,3 ppm =0,00083 %) di principio attivo. Considerando che per esempio per il bromadiolone il DL50 è di circa 1 mg/kg (dose singola), il nostro ratto è sicuramente un esca avvelenata per un potenziale predatore. Dal punto della classificazione del rifiuto dove la concentrazione degli inquinanti si misura in punti percentuali, se il bromadiolone si considera anche sostanza molto tossica il limite per considerarlo pericoloso sarebbe dello 0,1% (contro lo 0,00083% del nostro).
quindi secondo me che un ratto sia avvelenato o no è indifferente dal punto di vista dello smaltimento. D'altra parte nei codici CER non esiste una voce adeguata per classificarlo. Ci si potrebbe arrampicare con la famiglia 18 o 02, ma in realtà non c'entrano comunque nulla con l'origine delle carcasse di topi e ratti.
Non ne so granchè ma non dice nemmeno nulla di utile il regolamento 1774/2002 sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Assolutamente inutile (di solito) chiedere aiuto alle ASL o ULSS locali.

per quanto riguarda gli smaltitori: in realtà costituiamo una categoria semisconosciuta. perchè si organizzassero dovremmo costituire per loro un business. sarebbe intressante che anche le associazioni di categoria (ANID per esempio) stipulassero degli accordi con aziende di smaltimento locali, per poter ottenere prezzi decenti e servizi a norma di legge.
Sat, Nov 27 2010 05:18pm CET 6
Monica Biglietto
Monica Biglietto
36 Post
Francesco, ancora una volta concordo pienamente!!! ;D
Mon, Nov 29 2010 12:46pm CET 7
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post
aggiungo: a voler fare l'avvocato del diavolo ai fini della classificazione dei residui di esche topicide, avendo generalmente un tenore di sostanza "molto tossica" dello 0,0025% (=25 ppm p/p), potrebbero, secondo me, anche non essere considerati pericolosi (ai fini della classificazione come rifiuti) se solo esistesse un codice CER non pericoloso adeguato. Ci sarebbe la possibilità di produrre un'analisi di classificazione gli si potrebbe attribuire il 07 04 99 (rifiuti non specificati altrimenti appartenenti alla classe 07 04). E il discorso si potrebbe anche fare!

Poi si potrebbe ragionare anche sugli indumenti protettivi che potrebbero anche essere 15 02 03 (e qui c'è pure il CER disponibile).
Mon, Nov 29 2010 03:28pm CET 8
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post
opss... chiedo scusa: ovviamente dove scrivo 0,0025% era 0,005% = 50 ppm. ma la sostanza non cambia
Tue, Nov 30 2010 01:23am CET 9
Monica Biglietto
Monica Biglietto
36 Post

Rileggendo un pò il vecchio decreto Ronchi 22/97 , abrogato ed integrato sostanzalmente nel D.Lvo 152/2006 e rileggendo Capitoli dell'elenco, che altro non è che l'allegato A che definisce le categorie dei rifiuti. Ho verificato che il codice maggiormente adattabile è il 16 se poi vai a verificare nel dettaglio ritrovi che è definibile nella sezione 16 03 dove sono presenti le due definizioni speculari (pericoloso e non pericoloso) 05* e 06. Il che è compatibile con quanto individuato nel D.M. 5 febbraio 1998, ancora attualissimo ed applicato, relativo alla possibilità di poter effettuare delle procedure semplificate per i rifiuti non pericolosi. Il punto 18 del decreto, infatti contempla tra i rifiuti destinati alla produzione dei fertilizzanti diverse tipologie aventi provenienza animale.
Tralasciando i rischi di contaminazione già insiti nell'animale prima della sua morte (leptospirosi, etc. etc. per le quali potremmo addirittura fare ulteriori considerazioni) se la carcassa del topo è considerata contaminata dal biocida può essere considerata pericolosa secondo il CER 16 03 05* ed a mio avviso una documentazione logic0 deduttiva dovrebbe essere più che sufficiente.
Il problema sorge invece qualora non fosse morto per ingestione di veleno, nel qual caso potrebbe essere ricondotto al CER 16 03 06, ma solo dopo aver verificato con opportuna indagine analitica la compatibilità ai requisiti previsti per il recupero.

Tue, Nov 30 2010 05:32pm CET 10
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post
Monica: praticamente se ho ben capito dici che un topo morto (che non sia ammalato e che non sia stato avvelenato) potrebbe essere addirittura riutilizzato per la produzione di fertilizzanti? io non ne sono tanto sicuro.
Le procedure semplificate del D.M. 5/2/98 sono relative alla possibilità di riutilizzo di un rifiuto: ora vado a memoria perchè sono un po' arruginito in materia ma se non sbaglio per procedura semplificata si intende una procedura per cui un produttore di qualcosa dichiara che utilizza nel suo processo produttivo un rifiuto per ottenere il suo prodotto (ad esempio per restare nel punto 18: chi fa fertilizzanti raccoglie da un'industria conciaria fanghi di produzione aventi determinate caratteristiche e li utilizza nel suo processo produttivo per fare fertilizzanti). Quindi la conceria genera un rifiuto che non va nè in discarica, nè a termodistruzione, nè viene trattato da un impianto intermedio ma viene riutilizzato da un'altra attività produttiva. Ovviamente questo rifiuto deve avere determinate caratteristiche. Non credo che se ha 2.000 ppm di cromo VI possa seguire questa strada. Quindi la semplificata mi pare preveda che semplicemente il produttore di fertilizzanti dichiari che usa quel rifiuto perchè ha le caratteristiche adatte. La non semplificata (credo ordinaria) prevede invece che debba essere esplicitamente autorizzato a farlo.
Sulla scelta del CER 160306 o 05* potrebbe anche essere (nel senso che non essendo nessuno degli altri alla fine può anche essere questo). Sulla scelta della pericolosità o meno mi ripeto: non credo sia tanto l'avvelenamento da rodenticida che fa la differenza quanto l'eventualità che la carcassa possa essere infetta.
Fri, Dec 3 2010 09:20pm CET 11
Monica Biglietto
Monica Biglietto
36 Post
Beh ti cito il testo del capitolo 18: RIFIUTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FERTILIZAZANTI
18.1 Tipologia: Ossa, residui di pulitura delle ossa, corna e unghie, penne e piume, residui carnei, sangue, residui di pesce, crisalidi
Però il paragrafo 18.1.1 precisa la provenienza: attività di macellazione, dell'industria conciaria, dell'industria ittica e dell'allevamento del baco da seta
e il paragrafo 18.1.2 precisa le caratteristiche del rifiuto: rifiuti di origine animale non contenenti sostanze pericolose.

Dunque ipotizzando una cattura massiva con trappole prive di rodenticidi, qualora una caratterizzazione analitica comprovasse la non pericolosità della carcassa potrebbe essere assimiliato a queste caratteristiche?

E' ovvio che questa è un ipotesi estrema ed ovviamente difficilmente si può prescindere dal rischio di infezione e maggiormente se è reperito dopo aver utilizzato rodenticidi, nel qual caso non andrei nemmeno a considerare le possibili quantità ingerite, ma in ogni caso resta evidente la pericolosità del rifiuto.
Sat, Dec 4 2010 12:42am CET 12
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post

il DM 05/02/98, nei punti che riporti, specifica però anche i codici CER che devono avere i rifiuti, ovvero
020202, 020203; non corrisponde poi l'origine del rifiuto di cui al punto 18.1.1. Quindi secondo me il recupero non è applicabile al nostro tipo di rifiuto. Non mi risulta che ci sia assimilabilità se anche analiticamente non ci risulta assenza di sostanze pericolose (espressione questa molto discutibile in quanto bisognerebbe definire cosa si intende per "non contenenti sostanze pericolose". E se quel ratto prima di cadere nella trappola si fosse bagnato il pelo con del metanolo? e se ha assunto nella sua vita del piombo o del mercurio? vanno cercati per classificarlo correttamente? ma questi sono solo divertenti considerazioni che esimono da questo discorso).
Fondamantalmente concordo con te sul classificare, in linea di principio e a scopo puramente cautelativo, una carcassa di ratto come un rifiuto pericoloso, tuttavia non mi riesce ancora ad assegnarli un codice CER corretto in quanto non esiste un settore merceologico nemmeno assimilabile.

Il DLgs 152/06 all’art. 185 specifica d’altra parte che lo smaltimento di carogne non rientra nell’ambito di applicazione della parte quarta del decreto stesso (relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti e tutto quanto ne segue vedi formulari, CER, ecc. ecc.) in quanto rimanda (senza indicarle ovviamente) ad altre disposizioni normative. Ma su queste magari vedo di informarmi meglio perché non ne so praticamente nulla!

Mon, Dec 6 2010 10:36am CET 13
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post
spulciando fra le carte ho trovato una risposta avuta da una ULSS, relativamente a chiarimenti su una gara per un servizio di derattizzazione:
"non esistendo normative specifiche per la Regione Veneto, le carcasse vengono trattate come RSU".
Mon, Dec 6 2010 09:20pm CET 14
Monica Biglietto
Monica Biglietto
36 Post
e grazie... tanto la responsabilità mica è la loro!!! No, troppo semplicistico, non mi fido!
Thu, Feb 17 2011 06:40pm CET 15
Monica Biglietto
Monica Biglietto
36 Post
Francesco, avevi ragione tu: un'azienda locale dopo un acceso dibattito mi ha convinto: 18 02 02*
Fri, Feb 18 2011 10:48am CET 16
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post
Monica! Buongiorno! ma di che rifiuto discutevate? poi mi racconti anche le motivazioni?
Fri, Feb 18 2011 03:10pm CET 17
Monica Biglietto
Monica Biglietto
36 Post
Topo morto. Hai dimenticato tutta la nostra dissertazione?? Ma il dilemma non è finito. In realtà definire un topo come rifiuto 18 02 02* è ovviamente un'iterpretazione, qualora lo si volesse considerare rifiuto derivante da attività farmacologiche veterinarie ai sensi del DLgs152/2006. Ho individuato il Reg. CE 1774/2002 che regola i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Il campo di applicazione definito nell'art.1 lettera a) sposerebbe perfettamente allo scopo, se non cosiderassimo il topo morto come rifiuto speciale prodotto da attività di servizio (art.184 comma 3 lettera f DLgs152/2006). Pensa che secondo le modalità operative, previste dal regolamento CE non sarebbe necessario nemmeno produrre il formulario per lo smaltimento, ma basterebbe semplicemente un documento di trasporto (DDT) ed un registro delle partite consegnate all'inceneritore o all'impianto di transito. I miei interlocutori, mi raccontavano che lo stesso problema è affrontato nei cimiteri e che il discorso può essere considerato parallelo. Comincio a domandarmi se riusciremo mai a venirne a capo... ed intanto siamo noi a rischiare!!!
Sun, Feb 20 2011 11:32pm CET 18
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post
ricordo bene i nostri discorsi e credo che bene o male si fosse fatto riferimento a tutto quanto prevedono le attuali normative. Ovvero, nel caso specifico nulla. Come avevo già riportato ho una risposta scritta datami da una azienda sanitaria locale che mi dice di considerarli come assimilabili agli urbani non esistendo (per l'appunto) normative specifiche. Diciamo che in questi casi, non essendo precisato nulla, tutti sbagliano e tutti fan giusto. Vale probabilmente un principio cautelativo (meglio fare qualcosa di più che di meno) ma non è certamente un approccio corretto neppure questo. E lo sai meglio di me che se venissero chiesti chiarimenti al Ministero dell'Ambiente, semmai fosse data una risposta (semmai!), questa proabilmente lascerebbe i medesimi dubbi.

Please login or sign up to post on this network.
Click here to sign up.

Commenta adesso! E' GRATIS e bastano NOME, COGNOME e MAIL



Image Verification

Terms & Conditions

Si, ho letto e accetto Terms & Conditions.