| Tue, Jul 20 2010 12:31pm CEST 1 |

Fabio Vitillo
156 Post
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Classificazione: problematica. Saranno consultati i Medici
Veterinari, in quanto si ritiene
applicabile il Regolamento di polizia veterinaria
In questo caso si applicano le disposizione di cui al Regolamento
1774/2002 e si consiglia di
adottare la seguente procedura:
1. inserire la carcassa del roditori in un contenitore ermetico
(rigido o flessibile)
2. trasferirla in sede e porla in un congelatore
3. ricercare una Azienda specializzata:
- 3.1. verificare l’affidabilità della Azienda attraverso i normali
canali informativi
-3.2. verificare l’autorizzazione degli impianti presso i quali
saranno smaltiti i rifiuti dalla Azienda
-3.3. mantenere aggiornate le informazioni
4. svuotare periodicamente il congelatore affidandone il contenuto
alla Azienda prescelta
5. ricevere il certificato di termodistruzione delle carcasse da
parte dell’Azienda conferitaria
Avvertenze:
Sarebbe opportuno far validare questa procedura dal referente
locale (regionale) del Servizio
Sanitario Nazionale.
Ai fini della classificazione della carcassa del roditore, da
considerarsi “animale intero”, comunque
non rileva il fatto che l’animale abbia ingerito prodotti
tossici.
FONTE: ANID - Indicazioni gestione rifiuti
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| Tue, Jul 20 2010 09:20pm CEST 2 |

Maurizio Verdone
87 Post
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bella la classificazione, ma qualcuno secondo te controlla il
numero di catture ad esempio in una azienda e poi verifica se lo
stesso numero è stato mandato ai rifiuti speciali e come tale
trattato??? io ho qualche dubbio in proposito..Maurizio
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| Thu, Mar 10 2011 11:08am CET 3 |

Mirko Viola
234 Post
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| Fri, Mar 18 2011 10:21am CET 4 |

Maurizio Verdone
87 Post
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Lo sò ...mi ha chiamato oggi per dire che è stato a trovarti in
azienda e dice pure che è rismasto impressionato te.
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| Fri, Mar 18 2011 01:18pm CET 5 |

Monica Biglietto
36 Post
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Ragazzi attenzione al punto 2 di Fabio!!! se l'impresa di
disinfestazione non è abilitata al trasporto dei rifiuti speciali
per conto proprio effettua un'operazione illegale, così come lo
stoccaggio di qualsiasi tipo (anche in frigo) di qualsiasi rifiuto,
anche se in maniera temporanea, non può essere diverso dal luogo di
produzione, se non debitamente autorizzato (vedi normativa inerente
il deposito temporaneo dei rifiuti)!!
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| Sat, Mar 19 2011 09:09am CET 6 |

Pietro Ranno
26 Post
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no Monica non è così, altrimenti non conveniva fare disinfestazione
ma trasporto di rifiuti. 
stando al decreto siamo noi a decidere quando un sottoprodotto
ottenuto dal processo di produzione o erogazione del servizio
diventa un rifiuto.
tengo a precisare che il discorso vale non solo per le carcasse, ma
anche per residui di derattizzante (di cui nessuno parla),
contenitori dei PMC, indumenti protettivi,ecc. in quanto sono tutti
rifiuti speciali.
quello che noi produciamo dai nostri clienti non sono rifiuti ma
sottoprodotti del processo, poi li portiamo nel nostro magazzino e
dal quel momento per noi sono rifiuti ed entro 7 giorni (mi pare di
ricordare) li dobbiamo caricare nel registro carico-scarico e
siccome non superiamo un determinato quantitativo di rifiuti
(espresso in metri cubi, ma non ricordo la soglia) li possiamo
tenere in magazzino per un anno e poi procedere allo smaltimento
come normativa.
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| Mon, Mar 21 2011 12:27pm CET 7 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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Allora: bisogna prima di tutto partire dalle definizioni di
rifiuto e produttore che vengono indicate all’art. 183 del Dlgs
152/06:
il rifiuto è “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del
presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi”
il produttore invece è “la
persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore
iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato
la natura o la composizione di detti rifiuti”.
Seguono poi nell’art. 183
dello stesso testo altre definizioni utili quali le quantità
massime di stoccaggio e la periodicità con cui i rifiuti devono
essere avviati a smaltimento.
Sul produttore secondo me
non c’è modo di evitare che sia chi svolge l’attività di
derattizzazione (in altre situazioni si potrebbe ribaltare la
“paternità” del rifiuto al cliente, in questo caso
no).
Sul fatto che sia rifiuto,
come già ho avuto modo di scrivere in un altro forum, la
situazione non è chiara. Quando raccolgo una carcassa di ratto,
non c’è nessuna normativa italiana che io sappia che mi dà delle
indicazioni precise su cosa devo farne. In quanto produttore di
quella carcassa, quindi posso decidere che sia o meno un rifiuto.
Posso per esempio imbalsamarla e metterla in una vetrina. Posso
portarla a un veterinario ad analizzare e farla diventare un
“suo” rifiuto che rientra nel regolamento 1774/2002
sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano o semplicemente nel DLgs 152/06 al gruppo 18
(rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da
attività di ricerca correlate), o io stesso svolgere un attività
di ricerca su quella carcassa e diventare produttore del rifiuto
non come derattizzatore ma in quanto laboratorio.
Sul trasporto ci sono meno dubbi e
avrebbe ragione Monica. Ovvero non è che prima me lo porto a casa
e poi diventa rifiuto, ma (se rifiuto deve essere) è rifiuto fin
dal momento in cui l’ho generato (raccolto). E proprio in virtù
del fatto che non siamo gestori di rifiuti e non abbiamo in
genere aree di stoccaggio provvisorio autorizzate nel nostri
magazzini il viaggio del rifiuto dovrebbe essere dal luogo di
produzione a quello di smaltimento o quantomeno in un impianto
autorizzato alla raccolta temporanea.
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| Mon, Mar 21 2011 01:27pm CET 8 |

Pietro Ranno
26 Post
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con estrema stima nei vostri confronti, mi permetto di
dissentire.
che non esista una classificazione di riferimento lo sappiamo, ma
che una carcassa sia un rifiuto e che il rifiuto sia del
derattizzatore penso che siamo tutti d'accordo.
il punto cruciale, secondo me, stabilre quando diventa un rifiuto.
ribadisco il concetto di sopra:
- la carcassa è un sottoprodotto del processo di derattizzazione
ekomille o esca che sia;
- un sottoprodotto generato da un processo sotto mio controllo
diventa rifiuto quando io decido di disfarmene (lo stesso Francesco
ha fatto validi esempi dove invece di buttare la carcassa potremo
decidere di imbassamarle, analizzarle, ecc, in tal caso non è
rifiuto, ma lo diventerà dopo per chi deciderà di disfarsene, come
per un laboratorio di analisi)
- se trattasi di un sottoprodotto, io lo posso raccogliere,
caricarlo nel furgone, portarlo in magazzino e decidere di
disfarcene, a questo punto diventa un rifiuto specale pericoloso e
procedere secondo normativa.
- se non fosse così, significa che non solo le carcasse ma anche il
semplice flacone di cipermetrina, essendo rifiuto speciale
pericoloso, non potremmo caricarlo nel furgone se non autorizzato
al trasporto, ecc. ecc.
scusate la lunghezza del messaggio, ma la questione è un pò
complicata
saluti
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| Mon, Mar 21 2011 03:31pm CET 9 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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Pietro... in linea di principio sono d'accordo con te. Così come
son convinto anche io che la carcassa sia un rifiuto per come lo si
intende nel linguaggio comune. Ma è proprio la mancanza di una
normativa adeguata a riguardo che ci permette il lusso di poter
discutere se e di quale tipo di rifiuto si tratti. Comunque
rimanendo con i piedi per terra e dando per assodato che di rifiuto
si stia parlando il discorso del trasporto è comunque ambiguo. In
qualunque cantiere esterno dove vengono prodotti rifiuti, questi
vengono trasportati dal produttore a un punto di raccolta
autorizzato se si tratta di rifiuti non pericolosi, se invece sono
rifiuti pericolosi bisogna che venga un trasportatore autorizzato e
che venga emesso il formulario (in attesa che si passi al SISTRI
che cambierà un po' di procedure nei trasporti di rifiuti). Mi
rendo conto che pare un assurdità e mi riservo di approfondire la
questione ma il formulario non è previsto solo se vengono fatti
movimenti di rifiuti interni a una stessa area aziedale ( o se i
rifiuti rientrano nella 1774/2002 già citata). Non ci sono, sempre
per quel che ne so, deroghe o eccezioni a riguardo.
Non credo che nessuno si scomoderà mai a venirti a contestare che
hai portato in azienda un flacone vuoto inquinato da cipermetrina
in realtà non credo che l'operazione sia una corretta applicazione
della norma vigente.
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| Mon, Mar 21 2011 07:08pm CET 10 |

Monica Biglietto
36 Post
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Ovviamente sono integralmente d'accordo con Francesco. @Pietro: il
problema non è la possibile interpretazione di ciò che è molto
dubbio, ma piuttosto la migliore difesa nella trattazione di
problematiche che ci vedono comunque coinvolti e, nostro malgrado,
perseguibili penalmente. Ritengo, pertanto, che la migliore tutela
sia quella di interpretare come il caso più complesso.
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| Wed, Apr 13 2011 05:21pm CEST 11 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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tanto per semplificare i discorsi fatti ci vengono in soccorso le
recenti modifiche apportate al dlgs 152/06 dal DLgs 205/10 (che ha
abbondantemente rivisto molte cose del vecchio testo e a cui ora
bisognerà fare sempre riferimento). In particolare è stato
riscritto l'art. 185 che definisce il campo di non applicazione
della norma e al comma 2 recita:
Sono esclusi dall'ambito di applicazione
della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive
norme nazionali di recepimento:
[...]
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti
trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto
quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o
all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare
epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n.
1774/2002;
ovvero, aggiungo io, i nostri ratti!!
quindi almeno sappiamo per certo che per smaltire una carcassa non
si deve fare riferimento al dlgs152/06 ma al 1774/02. Sarà poca
cosa, ma almeno non serve scervellarsi per scegliere il CER!
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| Thu, Apr 14 2011 03:11pm CEST 12 |

Monica Biglietto
36 Post
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Grande Francesco!!!
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| Thu, Apr 14 2011 03:16pm CEST 13 |

Monica Biglietto
36 Post
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resta il problema del trasporto......
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| Thu, Apr 14 2011 03:34pm CEST 14 |

Francesco Persi-Paoli
35 Post
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quello è DECISAMENTE un problema!!!
che credo che ognuno debba risolvere con le ULSS (ASL) locali, in
quanto sono loro competenti del rilascio delle varie
autorizzazioni.
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