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Smaltimento delle carcasse

Tue, Jul 20 2010 12:31pm CEST 1
Fabio Vitillo
Fabio Vitillo
156 Post
Classificazione: problematica. Saranno consultati i Medici Veterinari, in quanto si ritiene
applicabile il Regolamento di polizia veterinaria
In questo caso si applicano le disposizione di cui al Regolamento 1774/2002 e si consiglia di
adottare la seguente procedura:

1. inserire la carcassa del roditori in un contenitore ermetico (rigido o flessibile)
2. trasferirla in sede e porla in un congelatore
3. ricercare una Azienda specializzata:
- 3.1. verificare l’affidabilità della Azienda attraverso i normali canali informativi
-3.2. verificare l’autorizzazione degli impianti presso i quali saranno smaltiti i rifiuti dalla Azienda
-3.3. mantenere aggiornate le informazioni
4. svuotare periodicamente il congelatore affidandone il contenuto alla Azienda prescelta
5. ricevere il certificato di termodistruzione delle carcasse da parte dell’Azienda conferitaria

Avvertenze:
Sarebbe opportuno far validare questa procedura dal referente locale (regionale) del Servizio
Sanitario Nazionale.
Ai fini della classificazione della carcassa del roditore, da considerarsi “animale intero”, comunque
non rileva il fatto che l’animale abbia ingerito prodotti tossici.

FONTE: ANID - Indicazioni gestione rifiuti
Tue, Jul 20 2010 09:20pm CEST 2
Maurizio Verdone
Maurizio Verdone
87 Post
bella la classificazione, ma qualcuno secondo te controlla il numero di catture ad esempio in una azienda e poi verifica se lo stesso numero è stato mandato ai rifiuti speciali e come tale trattato??? io ho qualche dubbio in proposito..Maurizio
Thu, Mar 10 2011 11:08am CET 3
Mirko Viola
Mirko Viola
234 Post
Maurizio............. mi ha appena chiamato un ispettore dell'ASL che ti ringrazia per l'ottimo consiglio che gli hai dato... mannaggiattè!!!
Laughing Laughing Laughing Laughing
Fri, Mar 18 2011 10:21am CET 4
Maurizio Verdone
Maurizio Verdone
87 Post
Lo sò ...mi ha chiamato oggi per dire che è stato a trovarti in azienda e dice pure che è rismasto impressionato te.
Fri, Mar 18 2011 01:18pm CET 5
Monica Biglietto
Monica Biglietto
36 Post
Ragazzi attenzione al punto 2 di Fabio!!! se l'impresa di disinfestazione non è abilitata al trasporto dei rifiuti speciali per conto proprio effettua un'operazione illegale, così come lo stoccaggio di qualsiasi tipo (anche in frigo) di qualsiasi rifiuto, anche se in maniera temporanea, non può essere diverso dal luogo di produzione, se non debitamente autorizzato (vedi normativa inerente il deposito temporaneo dei rifiuti)!!
Sat, Mar 19 2011 09:09am CET 6
Pietro Ranno
Pietro Ranno
26 Post
no Monica non è così, altrimenti non conveniva fare disinfestazione ma trasporto di rifiuti.Smile
stando al decreto siamo noi a decidere quando un sottoprodotto ottenuto dal processo di produzione o erogazione del servizio diventa un rifiuto.
tengo a precisare che il discorso vale non solo per le carcasse, ma anche per residui di derattizzante (di cui nessuno parla), contenitori dei PMC, indumenti protettivi,ecc. in quanto sono tutti rifiuti speciali.

quello che noi produciamo dai nostri clienti non sono rifiuti ma sottoprodotti del processo, poi li portiamo nel nostro magazzino e dal quel momento per noi sono rifiuti ed entro 7 giorni (mi pare di ricordare) li dobbiamo caricare nel registro carico-scarico e siccome non superiamo un determinato quantitativo di rifiuti (espresso in metri cubi, ma non ricordo la soglia) li possiamo tenere in magazzino per un anno e poi procedere allo smaltimento come normativa.
Mon, Mar 21 2011 12:27pm CET 7
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post

Allora: bisogna prima di tutto partire dalle definizioni di rifiuto e produttore che vengono indicate all’art. 183 del Dlgs 152/06:

il rifiuto è “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”

il produttore invece è “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti”.

Seguono poi nell’art. 183 dello stesso testo altre definizioni utili quali le quantità massime di stoccaggio e la periodicità con cui i rifiuti devono essere avviati a smaltimento.

Sul produttore secondo me non c’è modo di evitare che sia chi svolge l’attività di derattizzazione (in altre situazioni si potrebbe ribaltare la “paternità” del rifiuto al cliente, in questo caso no).

Sul fatto che sia rifiuto, come già ho avuto modo di scrivere in un altro forum, la situazione non è chiara. Quando raccolgo una carcassa di ratto, non c’è nessuna normativa italiana che io sappia che mi dà delle indicazioni precise su cosa devo farne. In quanto produttore di quella carcassa, quindi posso decidere che sia o meno un rifiuto. Posso per esempio imbalsamarla e metterla in una vetrina. Posso portarla a un veterinario ad analizzare e farla diventare un “suo” rifiuto che rientra nel regolamento 1774/2002 sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano o semplicemente nel DLgs 152/06 al gruppo 18 (rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca correlate), o io stesso svolgere un attività di ricerca su quella carcassa e diventare produttore del rifiuto non come derattizzatore ma in quanto laboratorio.

Sul trasporto ci sono meno dubbi e avrebbe ragione Monica. Ovvero non è che prima me lo porto a casa e poi diventa rifiuto, ma (se rifiuto deve essere) è rifiuto fin dal momento in cui l’ho generato (raccolto). E proprio in virtù del fatto che non siamo gestori di rifiuti e non abbiamo in genere aree di stoccaggio provvisorio autorizzate nel nostri magazzini il viaggio del rifiuto dovrebbe essere dal luogo di produzione a quello di smaltimento o quantomeno in un impianto autorizzato alla raccolta temporanea.

Mon, Mar 21 2011 01:27pm CET 8
Pietro Ranno
Pietro Ranno
26 Post
con estrema stima nei vostri confronti, mi permetto di dissentire.
che non esista una classificazione di riferimento lo sappiamo, ma che una carcassa sia un rifiuto e che il rifiuto sia del derattizzatore penso che siamo tutti d'accordo.
il punto cruciale, secondo me, stabilre quando diventa un rifiuto. ribadisco il concetto di sopra:
- la carcassa è un sottoprodotto del processo di derattizzazione ekomille o esca che sia;
- un sottoprodotto generato da un processo sotto mio controllo diventa rifiuto quando io decido di disfarmene (lo stesso Francesco ha fatto validi esempi dove invece di buttare la carcassa potremo decidere di imbassamarle, analizzarle, ecc, in tal caso non è rifiuto, ma lo diventerà dopo per chi deciderà di disfarsene, come per un laboratorio di analisi)
- se trattasi di un sottoprodotto, io lo posso raccogliere, caricarlo nel furgone, portarlo in magazzino e decidere di disfarcene, a questo punto diventa un rifiuto specale pericoloso e procedere secondo normativa.
- se non fosse così, significa che non solo le carcasse ma anche il semplice flacone di cipermetrina, essendo rifiuto speciale pericoloso, non potremmo caricarlo nel furgone se non autorizzato al trasporto, ecc. ecc.

scusate la lunghezza del messaggio, ma la questione è un pò complicata
saluti
Mon, Mar 21 2011 03:31pm CET 9
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post
Pietro... in linea di principio sono d'accordo con te. Così come son convinto anche io che la carcassa sia un rifiuto per come lo si intende nel linguaggio comune. Ma è proprio la mancanza di una normativa adeguata a riguardo che ci permette il lusso di poter discutere se e di quale tipo di rifiuto si tratti. Comunque rimanendo con i piedi per terra e dando per assodato che di rifiuto si stia parlando il discorso del trasporto è comunque ambiguo. In qualunque cantiere esterno dove vengono prodotti rifiuti, questi vengono trasportati dal produttore a un punto di raccolta autorizzato se si tratta di rifiuti non pericolosi, se invece sono rifiuti pericolosi bisogna che venga un trasportatore autorizzato e che venga emesso il formulario (in attesa che si passi al SISTRI che cambierà un po' di procedure nei trasporti di rifiuti). Mi rendo conto che pare un assurdità e mi riservo di approfondire la questione ma il formulario non è previsto solo se vengono fatti movimenti di rifiuti interni a una stessa area aziedale ( o se i rifiuti rientrano nella 1774/2002 già citata). Non ci sono, sempre per quel che ne so, deroghe o eccezioni a riguardo.
Non credo che nessuno si scomoderà mai a venirti a contestare che hai portato in azienda un flacone vuoto inquinato da cipermetrina in realtà non credo che l'operazione sia una corretta applicazione della norma vigente.
Mon, Mar 21 2011 07:08pm CET 10
Monica Biglietto
Monica Biglietto
36 Post
Ovviamente sono integralmente d'accordo con Francesco. @Pietro: il problema non è la possibile interpretazione di ciò che è molto dubbio, ma piuttosto la migliore difesa nella trattazione di problematiche che ci vedono comunque coinvolti e, nostro malgrado, perseguibili penalmente. Ritengo, pertanto, che la migliore tutela sia quella di interpretare come il caso più complesso.
Wed, Apr 13 2011 05:21pm CEST 11
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post
tanto per semplificare i discorsi fatti ci vengono in soccorso le recenti modifiche apportate al dlgs 152/06 dal DLgs 205/10 (che ha abbondantemente rivisto molte cose del vecchio testo e a cui ora bisognerà fare sempre riferimento). In particolare è stato riscritto l'art. 185 che definisce il campo di non applicazione della norma e al comma 2 recita:
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
[...]
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002;

ovvero, aggiungo io, i nostri ratti!!
quindi almeno sappiamo per certo che per smaltire una carcassa non si deve fare riferimento al dlgs152/06 ma al 1774/02. Sarà poca cosa, ma almeno non serve scervellarsi per scegliere il CER!
Thu, Apr 14 2011 03:11pm CEST 12
Monica Biglietto
Monica Biglietto
36 Post
Grande Francesco!!!
Thu, Apr 14 2011 03:16pm CEST 13
Monica Biglietto
Monica Biglietto
36 Post
resta il problema del trasporto......
Thu, Apr 14 2011 03:34pm CEST 14
Francesco Persi-Paoli
Francesco Persi-Paoli
35 Post
quello è DECISAMENTE un problema!!!
che credo che ognuno debba risolvere con le ULSS (ASL) locali, in quanto sono loro competenti del rilascio delle varie autorizzazioni.

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